Aggiornamento legislativo a cura dello Studio Legale Tarolli
È entrata recentemente in vigore la prima legge annuale PMI (l. 11 marzo 2026, n. 34) che introduce importanti novità in materia di finanza d’impresa e di accesso al credito per le imprese. In particolare, l’art. 8 della legge suddetta ha innovato la normativa in materia di cartolarizzazione (l. 30 aprile 1999, n. 130) al fine di consentire la valorizzazione finanziaria dello stock di magazzino. Si tratta di una novità significativa in quanto le operazioni di cartolarizzazione – ovvero di trasformazione di attività tipicamente illiquide in titoli negoziabili sul mercato – possono ora avere ad oggetto, oltre a crediti, beni immobili e mobili registrati, anche beni mobili non registrati e crediti futuri.
Da un punto di vista pratico, la novella estende le operazioni di cartolarizzazione sia ai beni presenti in magazzino, inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione o trasformazione, che ai crediti derivanti dalla futura vendita dei beni. Scorte di prodotti alimentari stagionati, bottiglie di vino o altre rimanenze possono diventare una base utile per ottenere finanziamenti ed accedere al mercato dei capitali.
La novella ha un impatto concreto rilevante: le scorte di magazzino non rappresentano più soltanto capitale immobilizzato, ma permettono alle imprese di strutturare un’operazione finanziaria che copre l’intero ciclo produttivo, dalla produzione alla vendita. Le imprese infatti hanno la possibilità di ottenere liquidità immediata, cartolarizzando non solo i beni presenti in magazzino, ma anche i crediti futuri derivanti dalla loro commercializzazione. Tale meccanismo risulta particolarmente utile ad imprese caratterizzate da magazzini di valore economico significativo e stabile e con cicli produttivi particolarmente lunghi, come quelle operanti nei settori enologico e agroalimentare a lunga stagionatura, permettendo loro di finanziare il capitale circolante necessario per sostenere il ciclo operativo nel breve periodo.
Dal punto di vista operativo, la normativa prevede due modalità distinte e alternative.
Nel primo caso, l’impresa cede alla società veicolo (“SPV”) la titolarità dei beni che costituiscono il magazzino, ottenendo così liquidità immeditata. Sarà quindi la società veicolo, titolare dei beni, a gestirne la valorizzazione, la quale viene affidata ad un soggetto incaricato (solitamente lo stesso soggetto finanziato).
La seconda fattispecie riguarda invece la cartolarizzazione c.d. sintetica. In questo schema beni e crediti (tra cui anche i crediti futuri derivanti dalla vendita dei beni di magazzino) rimangono formalmente di proprietà dell’impresa finanziata, mentre il rischio di credito viene trasferito ad una SPV attraverso la costituzione di un patrimonio separato.
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