La Giunta provinciale con delibera n° 3032 del 21.12.2007 (decorrenza 01.01.2008)
ha approvato
specifiche norme di attuazione della L.P. 6/1999 per il settore cooperazione,
che si trova ora svincolato rispetto agli altri settori economici. Come si ricorderà,
fino al 31.12.2007 si applicavano invece le norme del settore commercio o del settore
industria, a seconda dei casi. Successivamente tali norme hanno subito
modificazioni e/o integrazioni. Si riassume di seguito il contenuto della nuova normativa,
applicabile alle società cooperative e alle imprese sociali.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
a) presentazione diretta all’organismo istruttore (APIAE o COOPERFIDI);
b) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata;
c) invio telematico tramite il portale messo a diposizione degli utenti dall’Amministrazione provinciale (non ancora operativo);
d) invio tramite fax;
e) invio tramite posta elettronica certificata, previa sottoscrizione mediante firma digitale.
Le domande potranno essere presentate durante tutto l’anno ma nei periodi dall’11 agosto al 19 agosto e dal 21 dicembre
al 9 gennaio non potranno essere inoltrate tramite presentazione diretta allo sportello. Per le domande presentate secondo
i precedenti punti b), c), d) ed e) è necessario inoltrare a stretto giro di posta all’Ente istruttore la documentazione
originale relativa alle spese sostenute.
Le domande presentate con la modalità di cui alla precedente lett. c
(quando sarà operativa), sono valide se sottoscritte con firma digitale.
Diversamente, la domanda è ritenuta valida soltanto a seguito della trasmissione, a stretto giro di posta,
dell’originale della domanda e della documentazione prevista. Prima dell’adozione del provvedimento di concessione,
il soggetto istante può avvalersi della facoltà di far valere l’attribuzione di una maggior misura di agevolazione
in funzione di una priorità, di una maggiorazione prevista dai criteri di attuazione o della dimensione d’impresa.
La Giunta provinciale ha altresì previsto un unico modello di domanda valevole per tutti i settori economici,
in corso di definizione. Nel frattempo e comunque non oltre il 31.12.2010 è consentito presentare domande di
agevolazione sulla base dei modelli in uso antecedentemente la citata deliberazione, fermo restando il compito
degli Enti istruttori di richiedere l’integrazione delle informazioni o della documentazione per adeguarsi
alle nuove disposizioni.
Nel corso di ciascun anno solare (01.01, 31.12), può essere presentata, di regola, una sola domanda di agevolazione,
salvo che nei casi di diniego dell’agevolazione o di rinuncia alla stessa con riferimento ad un’altra domanda già presentata.
DEROGHE:
1) In caso di adesione ad un Patto Territoriale possono essere presentate fino a due domande di agevolazione nel corso
del medesimo anno solare.
2) Nel corso di un anno solare può essere presentata una domanda per investimenti fissi e una domanda relativa ad interventi
per la promozione di misure di protezione ambientale.
A cooperfidi è possibile presentare solo domande di contributo su investimenti realizzati da non oltre 18 mesi dalla data
di presentazione della domanda e solo in procedura automatica.
MODULISTICA La modulistica da utilizzare è pubblicata sul presente
sito in formato Microsoft Word o PDF.
PRIORITA’ D’INTERVENTO Sono state riconosciute le seguenti priorità alle
quali è stata attribuita una specifica percentuale di intervento differenziata a
seconda della dimensione dell’impresa: aggregazioni imprenditoriali (aggregazioni
aziendali e sinergie tra imprese); cooperative sociali e imprese sociali; attività
sostitutiva; nuove iniziative; crescita dimensionale (rilevante incremento occupazionale,
stabilizzazione dei rapporti di lavoro, inserimento in aree produttive, raddoppio
immobilizzazioni tecniche, filiere, distretti, aggregazioni di scopo e progetti
di intercooperazione); investimenti prevalentemente immobiliari; innovazione tecnologica
(acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie, applicazione
dei risultati della ricerca, conseguimento di brevetti); sostituzione di autoveicoli
euro 0 o Euro
1, miglioramento delle condizioni di lavoro (riservata ai macchinari per la
prima lavorazione del porfido e all’equipaggiamento di veicoli, macchine
operatrici e mezzi d’opera).
PERCENTUALI DI INTERVENTO: le soglie agevolative consentite dall’Unione
Europea sono pari al 20% per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese;
A decorrere dal 01.01.2011 agevolazioni maggiori potranno essere concesse solo a
titolo di “de minimis” con possibilità di concedere gli “aiuti di importo
limitato e compatibili” esclusivamente alle domande pervenute entro il
3171272010.
MAGGIORAZIONI. Alle percentuali di intervento abbinate alle singole priorità
sono applicate,
limitatamente alle cooperative a mutualità prevalente, con
esclusione della priorità “Sostituzione veicoli Euro 0 o Euro 1”, delle maggiorazioni
in percentuale variabile a seconda delle fattispecie riconosciute: imprenditorialità
femminile; certificazione delle imprese; incremento occupazionale; investimenti
riguardanti negozi di generi alimentari di prima necessità nei comuni o località
ove presenti come uniche imprese del settore; investimenti nei centri storici sparsi,
oppure in altri comuni individuati dalla Giunta provinciale; investimenti in percorsi
didattici o di promozione dell’attività cooperativa; investimenti edilizi di sostenibilità
ambientale.
LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILI. La spesa minima ammissibile
ad agevolazione è stata individuata in € 15.000,00 in misura fissa (è stato abolito
il riferimento a precisi parametri come fatturato, U.L.A. ecc.), con riduzione ad
€ 10.000 nel caso la domanda documenti il solo acquisto di veicoli; la soglia massima
di spesa ammissibile, per le domande presentabili a Cooperfidi (procedura automatica)
è stata invece fissata in € 300.000,00 in misura fissa; investimenti di importo
superiore, con la soglia massima di € 3.000.000, sono agevolabili unicamente se
presentati con la procedura cosiddetta valutativa la cui domanda è istruita dall'APIAE. La spesa massima per ogni veicolo ammesso ad
agevolazione è fissata in € 20.000,00
INVESTIMENTI IMMOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE. Sono ammissibili ad
agevolazione gli acquisti di fabbricati, la costruzione degli stessi, i lavori su
immobili, l’acquisizione di terreni a determinate condizioni (se costituisce pertinenza
di un edificio già ammesso ad agevolazione; per l’attività di segagione di legname;
se il programma di investimento prevede anche la costruzione o l’ampliamento di
un immobile; se è destinato a posti auto necessari per il rispetto degli standard
previsti dalla normativa vigente), la realizzazione di impianti connessi ad interventi
di tipo immobiliare, opere in economia e relativo acquisto dei materiali impiegati,
spese tecniche nel limite del 7% della spesa ammessa.
INVESTIMENTI MOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE. Sono ammissibili ad agevolazione
gli impianti per i quali non è necessario l’ottenimento di alcun strumento edilizio
autorizzativo, software, nonché l’acquisto di macchinari, attrezzature, arredi,
veicoli (a determinate condizioni). Non sono ammissibili ad agevolazione beni il
cui valore complessivo imponibile, riportato in fattura, sia inferiore ad €
500,00.
PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE. Come modalità di pagamento sono ritenuti ammissibili
esclusivamente il bonifico bancario e altri mezzi di pagamento informatico. Per le domande presentate entro il 31/12/2011 è comunque ancora consentito l’accollo del mutuo (a determinate condizioni) e la permuta di beni immobili o beni
mobili registrati. per quanto riguarda le quietanze di pagamento, se la fattura riporta un totale (comprensivo di IVA) non superiore ad € 12.000,00 è sufficiente allegare la dichiarazione liberatoria del fornitore di avvenuto pagamento e dell’azzeramento della posizione debitoria; per importi superiore, invece, è necessario allegare la documentazione bancaria;
SUPERI DI SPESA. Può essere ammessa ad agevolazione una domanda in procedura
automatica per supero di spesa rispetto ad una precedente iniziativa ammissibile
in procedura valutativa, nel limite del 25% della spesa ammissibile della domanda
originaria e con un importo minimo di € 10.000,00 .
VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE. Sono previste due procedure:
- procedura automatica: si applica alle domande relative ad investimenti mobiliari
ed immobiliari le cui spese sono già state sostenute (non oltre l’anno solare precedente)
e pagate; l’importo massimo ammissibile è fissato in € 300.000,00 e
tali domande sono gestite da Cooperfidi;
- procedura valutativa: si applica alle domande relative ad investimenti mobiliari
ed immobiliari le cui spese non sono state ancora sostenute ma solo preventivate;
la competenza per tali domande è dell'APIAE.
Cooperfidi provvederà alla concessione del contributo entro 60 giorni dalla data
di presentazione della domanda; lo stesso sarà erogato entro 20 giorni dalla concessione.
Con deliberazione n. 935 di data 23.04.2010 la Giunta provinciale ha esteso anche al settore
della cooperazione i criteri per la concessione di contributi finalizzati
all’abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dalle imprese a fronte di
processi di incremento dei mezzi propri (prestiti partecipativi) approvati, per
gli altri settori economici, con deliberazione n. 2616 del 30.10.2009 e in
vigore dal 29.12.2009. La nuova disciplina approvata va a sostituire quella
contenuta nei criteri e modalità per l’applicazione della L.P. 6/99 – settore
cooperazione – che cessa quindi di applicarsi a decorrere dal 23.04.2010.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le società cooperative possono presentare domanda di agevolazione relativamente ai prestiti
partecipativi entro il 20/12/2010, utilizzando il fac-simile che si trova su
questo sito nello specifico spazio dedicato alla modulistica della L.P. 6/99.
OPERAZIONI AMMISSIBILI E
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
Le nuove disposizioni prevedono in particolare che:
1) l’aumento dei mezzi propri deve avvenire, in alternativa o congiuntamente, tramite versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale o utili da
destinare a riserva;
2) a fronte di tale incremento deve essere stipulato un contratto di finanziamento di pari importo aventi le seguenti caratteristiche:
a) incremento deve essere stipulato un contratto di finanziamento di pari importo aventi le seguenti caratteristiche:
a) importo non superiore ad euro 500.000,00 per le società aventi un fatturato fino ad € 3.000.000,00 e non superiore ad € 1.000.000,00 nel caso di
società con fatturato superiore ad € 3.000.000,00 ;
b)
durata massima di 5 anni elevabile fino a 10 anni nel caso di società con fatturato fino ad €
3.000.000,00 o in presenza di aggregazionammortamento a rate costanti o a capitale costante con periodicità massima annuale.
3) alle scadenze di cui al piano di ammortamento e per gli importi ivi previsti, i soci dell’impresa
istante provvedono ad effettuare i versamenti in conto capitale sociale e/o la
società provvede ad accantonare in apposita riserva la quota degli utili
risultanti dai vari bilanci. Qualora gli utili non fossero sufficienti, i soci
provvedono al versamento della differenza entro 120 giorni dalla data di
approvazione dell’ultimo bilancio di riferimento.
4) ai fini dell’accantonamento a riserva degli utili, fanno fede le date delle deliberazioni dell’assemblea dei soci di destinazione dell’utile a
riserva;
5) ai fini della concessione del contributo, il finanziamento deve essere erogato e le società istanti devono adottare una deliberazione assembleare
relativa alle operazioni per le quali è richiesta l’agevolazione e presentare il
contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento.
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
Il contributo massimo concedibile è pari al 15% del finanziamento con riduzione al 7,5% per la
quota di capitale necessaria a reintegrare eventuali mezzi propri negativi
risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Lo stesso contributo non può superare altresì la somma disponibile a titolo di “aiuti temporanei
di importo limitato”, né l’ammontare complessivo degli interessi passivi
connessi al prestito risultanti dal piano di ammortamento.
Il contributo concesso viene erogato in rate annuali posticipate scadenti il 30 giugno o il 31
dicembre di ogni anno, per la durata del finanziamento.
Sul finanziamento bancario può essere accordata la garanzia di Cooperfidi nella misura massima
del 50% del finanziamento stesso a titolo di “de minimis” e sui costi di
istruttoria dell’Ente di garanzia (max 0,25% dell’importo del finanziamento e
comunque non superiore ad € 250,00) e delle Banche è concesso un contributo pari
al 90% a titolo di “aiuti temporanei di importo limitato”.
GESTIONE DEGLI INTERVENTI
Per disciplinare le condizioni degli interventi sopra esposti, Cooperfidi è tenuta a stipulare apposite convenzioni con le Banche.
Si rimane comunque a disposizione (rag. Franco Casarotto – 0461/267662 –
franco.casarotto@cooperfidi.it
- per fornire qualsiasi chiarimento.
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