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Cooperfidi diventa "confidi 107" 09/09/2010
A conclusione di un'approfondita istruttoria, la B
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  Contributi L.P. 6/99
Presentazioni

A decorrere dall’1 gennaio 2001, è entrata in vigore la legge 6/99 (cd:"legge unica sull'economia") e le relative norme applicative.

La legge e la normativa attuativa trovano applicazione nei confronti di tutte le categorie economiche, agricoltura esclusa, e cioè commercio e terziario, artigianato, industria e cooperazione (cooperative di produzione e lavoro, di servizio e di consumo) ed offre, per contro, una notevole semplificazione, valorizzando il ruolo di Cooperfidi.

Cooperfidi ha organizzato il proprio servizio in tale ambito, incaricando delle specifiche competenze i Signori Franco Casarotto e Sergio Mondini che potrete contattare per eventuali ulteriori chiarimenti, esaminare casi concreti ovvero per ricevere istruzioni circa la compilazione della modulistica, disponibile in cartaceo presso i nostri Uffici e in formato elettronico (Word o Acrobat) sul presente sito Internet, assieme al testo integrale vigente sia della L.P. n° 6 del 13.12.1999 che delle relative norme di attuazione.



Sintesi norme di carattere generale

La Giunta provinciale con deliberazione n. 3025 del 21.12.2007 ha approvato le norme di carattere generale (successivamente modificate e/o integrate) valevoli per tutti i settori economici. Di seguito si riassume quanto contenuto in dette norme di importanza per il movimento cooperativo.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di agevolazione ad APIAE o a Cooperfidi a seconda dell’entità dell’investimento tutte le società cooperative e le imprese sociali costituite ai sensi del D.Lgs 24 marzo 2006, n. 155 con alcune eccezioni: le domande di aiuto per la ricerca e quelle aventi come oggetto l’assegnazione di aree e infrastrutture per attività economiche sono di competenza del settore Industria, mentre quelle relative agli interventi per il mantenimento di imprese commerciali in aree marginali o svantaggiate sono gestite dal settore Commercio; le domande infine inerenti iniziative turistiche (escluso il turismo sociale di cui alla L.P. 7/2002, che rimane di competenza del settore cooperazione) sono presentate presso il settore Turismo;

PROGETTI INTEGRATI
I consorzi e le società cooperative di cui all’art. 16 della L.P. 17/1993 possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 34 bis, commi 4 e 5, della L.P. 6/1999; sostanzialmente gli interventi a favore delle imprese a carico del fondo per la finanza d’impresa possono essere concessi per il tramite dei consorzi e delle società cooperative anche per la realizzazione di iniziative da parte dei propri soci qualora queste siano finalizzate all’attuazione di progetti che comportino esecuzione di opere nell’interesse della totalità dei partecipanti al consorzio o alla società cooperativa e che attivino risorse pubbliche o private;

INTERVENTI COMPENSATIVI DEL T.F.R.
Cooperfidi può concedere contributi in conto capitale finalizzati al parziale ristorno dei costi dei finanziamenti assunti dalle imprese in conseguenza del conferimento delle quote di trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Un apposito regolamento di attuazione di prossima emanazione disciplinerà l’attuazione del presente punto.



Sintesi norme settore di cooperazione

La Giunta provinciale con delibera n° 3032 del 21.12.2007 (decorrenza 01.01.2008) ha approvato specifiche norme di attuazione della L.P. 6/1999 per il settore cooperazione, che si trova ora svincolato rispetto agli altri settori economici. Come si ricorderà, fino al 31.12.2007 si applicavano invece le norme del settore commercio o del settore industria, a seconda dei casi. Successivamente tali norme hanno subito modificazioni e/o integrazioni. Si riassume di seguito il contenuto della nuova normativa, applicabile alle società cooperative e alle imprese sociali.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
.
Le domande devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

a) presentazione diretta all’organismo istruttore (APIAE o COOPERFIDI);
b) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata;
c) invio telematico tramite il portale messo a diposizione degli utenti dall’Amministrazione provinciale (non ancora operativo);
d) invio tramite fax;
e) invio tramite posta elettronica certificata, previa sottoscrizione mediante firma digitale.

Le domande potranno essere presentate durante tutto l’anno ma nei periodi dall’11 agosto al 19 agosto e dal 21 dicembre al 9 gennaio non potranno essere inoltrate tramite presentazione diretta allo sportello. Per le domande presentate secondo i precedenti punti b), c), d) ed e) è necessario inoltrare a stretto giro di posta all’Ente istruttore la documentazione originale relativa alle spese sostenute.
Le domande presentate con la modalità di cui alla precedente lett. c (quando sarà operativa), sono valide se sottoscritte con firma digitale. Diversamente, la domanda è ritenuta valida soltanto a seguito della trasmissione, a stretto giro di posta, dell’originale della domanda e della documentazione prevista. Prima dell’adozione del provvedimento di concessione, il soggetto istante può avvalersi della facoltà di far valere l’attribuzione di una maggior misura di agevolazione in funzione di una priorità, di una maggiorazione prevista dai criteri di attuazione o della dimensione d’impresa. La Giunta provinciale ha altresì previsto un unico modello di domanda valevole per tutti i settori economici, in corso di definizione. Nel frattempo e comunque non oltre il 31.12.2010 è consentito presentare domande di agevolazione sulla base dei modelli in uso antecedentemente la citata deliberazione, fermo restando il compito degli Enti istruttori di richiedere l’integrazione delle informazioni o della documentazione per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Nel corso di ciascun anno solare (01.01, 31.12), può essere presentata, di regola, una sola domanda di agevolazione, salvo che nei casi di diniego dell’agevolazione o di rinuncia alla stessa con riferimento ad un’altra domanda già presentata.

DEROGHE:
1) In caso di adesione ad un Patto Territoriale possono essere presentate fino a due domande di agevolazione nel corso del medesimo anno solare.
2) Nel corso di un anno solare può essere presentata una domanda per investimenti fissi e una domanda relativa ad interventi per la promozione di misure di protezione ambientale.
A cooperfidi è possibile presentare solo domande di contributo su investimenti realizzati da non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della domanda e solo in procedura automatica.


MODULISTICA
La modulistica da utilizzare è pubblicata sul presente sito in formato Microsoft Word o PDF.

PRIORITA’ D’INTERVENTO
Sono state riconosciute le seguenti priorità alle quali è stata attribuita una specifica percentuale di intervento differenziata a seconda della dimensione dell’impresa: aggregazioni imprenditoriali (aggregazioni aziendali e sinergie tra imprese); cooperative sociali e imprese sociali; attività sostitutiva; nuove iniziative; crescita dimensionale (rilevante incremento occupazionale, stabilizzazione dei rapporti di lavoro, inserimento in aree produttive, raddoppio immobilizzazioni tecniche, filiere, distretti, aggregazioni di scopo e progetti di intercooperazione); investimenti prevalentemente immobiliari; innovazione tecnologica (acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie, applicazione dei risultati della ricerca, conseguimento di brevetti); sostituzione di autoveicoli euro 0 o Euro 1, miglioramento delle condizioni di lavoro (riservata ai macchinari per la prima lavorazione del porfido e all’equipaggiamento di veicoli, macchine operatrici e mezzi d’opera).

PERCENTUALI DI INTERVENTO: le soglie agevolative consentite dall’Unione Europea sono pari al 20% per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese;
A decorrere dal 01.01.2011 agevolazioni maggiori potranno essere concesse solo a titolo di “de minimis” con possibilità di concedere gli “aiuti di importo limitato e compatibili” esclusivamente alle domande pervenute entro il 3171272010.

MAGGIORAZIONI
. Alle percentuali di intervento abbinate alle singole priorità sono applicate, limitatamente alle cooperative a mutualità prevalente, con esclusione della priorità “Sostituzione veicoli Euro 0 o Euro 1”, delle maggiorazioni in percentuale variabile a seconda delle fattispecie riconosciute: imprenditorialità femminile; certificazione delle imprese; incremento occupazionale; investimenti riguardanti negozi di generi alimentari di prima necessità nei comuni o località ove presenti come uniche imprese del settore; investimenti nei centri storici sparsi, oppure in altri comuni individuati dalla Giunta provinciale; investimenti in percorsi didattici o di promozione dell’attività cooperativa; investimenti edilizi di sostenibilità ambientale.

LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILI
. La spesa minima ammissibile ad agevolazione è stata individuata in € 15.000,00 in misura fissa (è stato abolito il riferimento a precisi parametri come fatturato, U.L.A. ecc.), con riduzione ad € 10.000 nel caso la domanda documenti il solo acquisto di veicoli; la soglia massima di spesa ammissibile, per le domande presentabili a Cooperfidi (procedura automatica) è stata invece fissata in € 300.000,00 in misura fissa; investimenti di importo superiore, con la soglia massima di € 3.000.000, sono agevolabili unicamente se presentati con la procedura cosiddetta valutativa la cui domanda è istruita dall'APIAE. La spesa massima per ogni veicolo ammesso ad agevolazione è fissata in € 20.000,00

INVESTIMENTI IMMOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
. Sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di fabbricati, la costruzione degli stessi, i lavori su immobili, l’acquisizione di terreni a determinate condizioni (se costituisce pertinenza di un edificio già ammesso ad agevolazione; per l’attività di segagione di legname; se il programma di investimento prevede anche la costruzione o l’ampliamento di un immobile; se è destinato a posti auto necessari per il rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente), la realizzazione di impianti connessi ad interventi di tipo immobiliare, opere in economia e relativo acquisto dei materiali impiegati, spese tecniche nel limite del 7% della spesa ammessa.

INVESTIMENTI MOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
. Sono ammissibili ad agevolazione gli impianti per i quali non è necessario l’ottenimento di alcun strumento edilizio autorizzativo, software, nonché l’acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, veicoli (a determinate condizioni). Non sono ammissibili ad agevolazione beni il cui valore complessivo imponibile, riportato in fattura, sia inferiore ad € 500,00.

PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE
. Come modalità di pagamento sono ritenuti ammissibili esclusivamente il bonifico bancario e altri mezzi di pagamento informatico. Per le domande presentate entro il 31/12/2011 è comunque ancora consentito l’accollo del mutuo (a determinate condizioni) e la permuta di beni immobili o beni mobili registrati. per quanto riguarda le quietanze di pagamento, se la fattura riporta un totale (comprensivo di IVA) non superiore ad € 12.000,00 è sufficiente allegare la dichiarazione liberatoria del fornitore di avvenuto pagamento e dell’azzeramento della posizione debitoria; per importi superiore, invece, è necessario allegare la documentazione bancaria;

SUPERI DI SPESA
. Può essere ammessa ad agevolazione una domanda in procedura automatica per supero di spesa rispetto ad una precedente iniziativa ammissibile in procedura valutativa, nel limite del 25% della spesa ammissibile della domanda originaria e con un importo minimo di € 10.000,00 .

VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE
. Sono previste due procedure:
  • procedura automatica: si applica alle domande relative ad investimenti mobiliari ed immobiliari le cui spese sono già state sostenute (non oltre l’anno solare precedente) e pagate; l’importo massimo ammissibile è fissato in € 300.000,00 e tali domande sono gestite da Cooperfidi;
  • procedura valutativa: si applica alle domande relative ad investimenti mobiliari ed immobiliari le cui spese non sono state ancora sostenute ma solo preventivate; la competenza per tali domande è dell'APIAE.
Cooperfidi provvederà alla concessione del contributo entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda; lo stesso sarà erogato entro 20 giorni dalla concessione.



Prestiti partecipativi

Con deliberazione n. 935 di data 23.04.2010 la Giunta provinciale ha esteso anche al settore della cooperazione i criteri per la concessione di contributi finalizzati all’abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dalle imprese a fronte di processi di incremento dei mezzi propri (prestiti partecipativi) approvati, per gli altri settori economici, con deliberazione n. 2616 del 30.10.2009 e in vigore dal 29.12.2009. La nuova disciplina approvata va a sostituire quella contenuta nei criteri e modalità per l’applicazione della L.P. 6/99 – settore cooperazione – che cessa quindi di applicarsi a decorrere dal 23.04.2010.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le società cooperative possono presentare domanda di agevolazione relativamente ai prestiti partecipativi entro il 20/12/2010, utilizzando il fac-simile che si trova su questo sito nello specifico spazio dedicato alla modulistica della L.P. 6/99.

OPERAZIONI AMMISSIBILI E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE INIZIATIVE

Le nuove disposizioni prevedono in particolare che:

1) l’aumento dei mezzi propri deve avvenire, in alternativa o congiuntamente, tramite versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale o utili da destinare a riserva;

2)   a fronte di tale incremento deve essere stipulato un contratto di finanziamento di pari importo aventi le seguenti caratteristiche:

a)   incremento deve essere stipulato un contratto di finanziamento di pari importo aventi le seguenti caratteristiche:

a)    importo non superiore ad euro 500.000,00 per le società aventi un fatturato fino ad € 3.000.000,00 e non superiore ad € 1.000.000,00 nel caso di società con fatturato superiore ad € 3.000.000,00 ;

b)    durata massima di 5 anni elevabile fino a 10  anni nel caso di società con fatturato fino ad € 3.000.000,00 o in presenza di aggregazionammortamento a rate costanti o a capitale costante con periodicità massima annuale.

3)  alle scadenze di cui al piano di ammortamento e per gli importi ivi previsti, i soci dell’impresa istante provvedono ad effettuare i versamenti in conto capitale sociale e/o la società provvede ad accantonare in apposita riserva la quota degli utili risultanti dai vari bilanci. Qualora gli utili non fossero sufficienti, i soci provvedono al versamento della differenza entro 120 giorni dalla data di approvazione dell’ultimo bilancio di riferimento.

4)  ai fini dell’accantonamento a riserva degli utili, fanno fede le date delle deliberazioni dell’assemblea dei soci di destinazione dell’utile a riserva;

5) ai fini della concessione del contributo, il finanziamento deve essere erogato e le società istanti devono adottare una deliberazione assembleare relativa alle operazioni per le quali è richiesta l’agevolazione e presentare il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Il contributo massimo concedibile è pari al 15% del finanziamento con riduzione al 7,5% per la quota di capitale necessaria a reintegrare eventuali mezzi propri negativi risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Lo stesso contributo non può superare altresì la somma disponibile a titolo di “aiuti temporanei di importo limitato”, né l’ammontare complessivo degli interessi passivi connessi al prestito risultanti dal piano di ammortamento.

Il contributo concesso viene erogato in rate annuali posticipate scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno, per la durata del finanziamento.

Sul finanziamento bancario può essere accordata la garanzia di Cooperfidi nella misura massima del 50% del finanziamento stesso a titolo di “de minimis” e sui costi di istruttoria dell’Ente di garanzia (max 0,25% dell’importo del finanziamento e comunque non superiore ad € 250,00) e delle Banche è concesso un contributo pari al 90% a titolo di “aiuti temporanei di importo limitato”.

 GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Per disciplinare le condizioni degli interventi sopra esposti, Cooperfidi è tenuta a stipulare  apposite convenzioni con le Banche.

Si rimane comunque a disposizione (rag. Franco Casarotto – 0461/267662 – franco.casarotto@cooperfidi.it - per fornire qualsiasi chiarimento.



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